Art. 1.
(Istituzione del buono salute-prevenzione per i giovani).

      1. È istituito il buono salute-prevenzione per i giovani. Il buono si sostanzia in un servizio rivolto a tutti i cittadini italiani che risiedono sul territorio nazionale, che abbiano compiuto il diciassettesimo anno di età e non abbiano superato il diciannovesimo.
      2. Per gli anni 2006 e 2007 il servizio è fruibile a richiesta da tutti coloro che non abbiano ancora compiuto il ventitreesimo anno di età.
      3. Il Ministero della salute predispone, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un programma di sensibilizzazione e di informazione a fini di prevenzione sulla salute riproduttiva.